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| § - Sauro Rossi, Presidente
in carica del Centro Sociale "Falcone - Borsellino", mentre sfoglia la rivista 'Anziani e Società' di Ancescao. |
| § - Un momento del tesseramento
affidato ad Antonietta Gamberini e Mario Pezzoli. |
§ - Festa d'Estate 2002.
La vicepresidente Renata Brunelli e Selvina Ansaloni presentano
i lavori realizzati con i ragazzi delle scuole elementari. |
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LO
STATUTO
Art.1 | Costituzione, denominazione,
sede e durata
E’ costituito come associazione di promozione sociale senza
fini di lucro, ex art.36 e seguenti del codice civile, nel territorio
del Comune di San Giorgio di Piano in via Fosse Ardeatine n.5, il
Centro Sociale Ricreativo Culturale denominato “Falcone Borsellino”
di seguito indicato più semplicemente “Centro”.
Il Centro nel rispetto del pluralismo e di tutte le opinioni di
quanti si riconoscono nei principi sanciti dalla Costituzione Repubblicana,
non ha alcuna connotazione partitica. Ciò per salvaguardare
la sua reale autonomia e la sua vera funzione sociale.
La durata dell’associazione è a tempo indeterminato
salvo quanto previsto dall’art.17 del presente Statuto.
Art.2 | Scopi e attività
Il Centro è gestito e autofinanziato dai soci che prestano
la loro opera volontariamente e gratuitamente. È aperto ai
cittadini ed a tutte le componenti sociali e democratiche.
Esso, anche allo scopo di ovviare e prevenire eventuali situazioni
di isolamento ed emarginazione, ha il compito di realizzare un luogo
di incontro e di iniziative, in particolar modo per le persone anziane,
di organizzare servizi e di sviluppare programmi di carattere ricreativo,
culturale, sociale e di lavoro (quest’ultimo inteso come fattore
di aggregazione e socializzazione e non come strumento di utile
economico individuale), che vedano gli associati ad un tempo destinatari
e protagonisti.
A questo scopo il Centro:
· Promuove incontri e rapporti di collaborazione con le Istituzioni,
gli Enti, le Associazioni e le scuole del territorio;
· Avvia indagini socio-culturali in collaborazione con altri
(in primo luogo con il Comune e le sue articolazioni) e sollecita
interventi e misure per il miglioramento della qualità della
vita alle istituzioni previste;
· Si basa, sul piano economico, essenzialmente sul principio
dell’auto finanziamento, retto dall’autogestione e dal
volontariato, con piena titolarità, autonomia e responsabilità
delle proprie iniziative;
· Cura e sviluppa il collegamento con gli altri Centri Sociali
per garantire una visione non settoriale dei problemi favorendo
il confronto, la collaborazione e lo scambio di reciproche esperienze.
In particolare il centro è impegnato ad organizzare:
· Attività sociali che mirino al mantenimento ed al
miglioramento preventivo della salute degli anziani, dei disabili
ed in genere delle persone bisognose;
· Attività sociali per una sempre più significativa
utilizzazione del tempo libero;
· Una gestione coordinata delle zone ortive;
· Attività di sviluppo del turismo visto come momento
di socializzazione, di conoscenza e di sviluppo culturale, di salute
e di benessere;
· Sviluppo di attività di collaborazioni con Enti
Locali volti alla utilizzazione del volontariato anche per il miglioramento
dei servizi pubblici relativi;
· Attività di salvaguardia e di sviluppo dell’ambiente;
· Attività di collegamento con le giovani generazioni
finalizzate sia alla trasmissione della memoria delle conquiste
sociali che delle tradizioni culturali;
· Attività di reciproca conoscenza con le altre culture
tese a facilitare l’integrazione dei nuovi cittadini;
· Attività socializzanti all’interno del centro,
anche mediante la somministrazione di alimenti e bevande;
· Qualsiasi attività svolta in maniera complementare,
ausiliaria e sussidiaria sempre che sia finalizzata al raggiungimento
degli obiettivi e scopi istituzionali, in attuazione del D.L.G.S
460/97, della L.383/2000 e nelle proposte collaborative della L.328/2000.
Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari
il Centro può stipulare convenzioni con il Comune e con altri
Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento
di servizi.
Il Centro può aderire annualmente ad Associazioni Nazionali
di Promozione Sociale riconosciute ai sensi della Normativa vigente
(460/97 e 383/2000) che abbiano le stesse finalità.
L’associazione può pertanto assumere tutte le iniziative
e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione
di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere
ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni
e altre istituzioni pubbliche o private , che siano giudicate necessarie
od utili per il conseguimento delle proprie finalità.
Per lo svolgimento delle attività l ‘Associazione si
avvale prevalentemente delle prestazioni in forma volontaria, libera
e gratuita dei propri associati. In caso di particolari necessità
l’Associazione tuttavia può avvalersi di lavoratori
dipendenti o autonomi ai sensi della normativa vigente.
Art.3 | Regolamento
L’associazione è disciplinata dal presente statuto
nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali e dei
principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’eventuale regolamento interno, preposto dal Comitato di
Gestione e approvato dall’assemblea degli aderenti, disciplina,
in armonia col presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi
all’organizzazione ed all’attività dell’associazione.
ADESIONE, DOVERI E DIRITTI DEI SOCI
Art. 4 | Adesione
Possono aderire al Centro senza alcuna discriminazione tutti i cittadini
che ne facciano richiesta. La richiesta di adesione deve essere
presentata al Comitato di Gestione; il richiedente acquisirà
ad ogni effetto la qualifica di associato al momento del rilascio
della tessera sociale.
Il Centro deve rilasciare agli associati la tessera sociale; presso
il Centro è depositato il libro soci.
L’adesione dell’associazione è a tempo indeterminato
e non può essere richiesta né accettata per un periodo
temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero
l’esclusione nei casi e nei modi previsti negli articoli successivi.
Art.5 | Diritti e doveri dei soci
I soci sono tenuti:
· Ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti
interni e le deliberazioni addottate dagli organi dell’Associazione;
· A mantenere sempre un comportamento corretto verso l’Associazione
e verso gli altri soci;
· A versare la quota associativa nell’entità
e nei modi stabiliti da Comitato di Gestione.
I soci hanno diritto:
· A partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
· A partecipare, se maggiorenni, alle Assemblee con diritto
di voto;
· Ad accedere, se maggiorenni, alle cariche sociali.
I soci possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune
né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.
In particolare il versamento della quota non crea diritti di partecipazione
e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili
a terzi, né per successione a titolo particolare né
per successione a titolo universale, né per atto tra vivi
né a causa di morte.
Art. 6 | Perdita della qualità di socio
La qualità di socio viene meno per:
· Causa di morte;
· Recesso – dimissioni;
· Per mancato versamento della quota associativa;
· Esclusione.
Il diritto di recesso da parte del socio deve essere esercitato
mediante presentazione di una lettera diretta la Presidente o al
Comitato di Gestione; le dimissioni hanno effetto immediato.
La sospensione temporanea ovvero nei casi di particolare gravità
l’esclusione del socio è deliberata dal Comitato di
Gestione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri, per
i seguenti motivi:
· Violazione delle norme statutarie, degli eventuali Regolamenti
Interni e delle deliberazioni degli organi dell’ Associazione;
· Comportamenti che violino le norme civili e penali dello
Stato o che comunque arrechino danni, morali o materiali, al Centro
o alla sua immagine;
· Comportamenti o attività in contrasto con gli scopi
istituzionali dell’Associazione ovvero agli interessi del
Centro;
Il provvedimento contenente le specifiche motivazioni deve essere
comunicato per iscritto all’interessato, il quale può
ricorrere entro 30 giorni al Collegio dei Proibiviri.
I soci recedenti, dimissionari, esclusi o che comunque cessino di
appartenere all'Associazione non possono in alcun caso chiedere
la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto
sul patrimonio dell’Associazione. Quelli esclusi non possono
richiedere l’iscrizione ad altri Centri.
RISORSE
Art.7 | Patrimonio sociale e Risorse economiche
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito
dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili comunque appartenenti
al Centro, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale
dello stesso.
L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento
e per lo svolgimento delle proprie attività da:
· Quote e contributi degli associati;
· Eredità, donazioni, legati;
· Contributi dello Stato, delle Regioni, di enti Locali,
di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno
di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito
dei fni statutari;
· Contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
· Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
· Proventi di cessioni di beni e servizi agli associati e
a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche
di natura commerciale artigianale o agricola, svolte in maniera
ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento
degli obbiettivi istituzionali nel rispetto dell’art.5 D.L.G.S.
460/97 (esclusione del carattere commerciale) e della normativa
fiscale e contabile in materia;
· Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
· Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate
al proprio finanziamento, compatibili con le finalità sociali
dell’Associazionismo di promozione sociale, nel rispetto dell’art.
5 D.L.G.S. 460/97 (esclusione del carattere commerciale) e della
normativa fiscale e contabile in materia;
Le donazioni sono accettate dal Comitato di Gestione che delibera
sul loro impiego, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario
dal Comitato di Gestione, in armonia con le finalità statutarie
dell’Associazione.
Il presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i
relativi atti giuridici.
Art.8 | Bilancio Consuntivo e preventivo
Il Bilancio preventivo delle attività e delle iniziative
deve essere predisposto dal Comitato di Gestione e presentato all’Assemblea
dei soci entro il 30 novembre dell’anno precedente.
Il bilancio consuntivo comprende l’esercizio sociale dal 1°
Gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere predisposto dal
comitato di gestione e presentato all’Assemblea dei soci entro
il 30 aprile dell’anno successivo.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione
nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per
la loro approvazione, a disposizione dei soci.
Eventuali avanzi di gestione non possono in ogni caso essere distribuiti,
neanche in modo indiretto, ma verranno destinati per il 20% a fondi
di riserva ordinaria e per la parte residua, a fondi di riserva
da utilizzarsi per coprire eventuali disavanzi di gestione e per
sostenere ogni iniziativa tendente al perseguimento delle attività
istituzionali statutariamente previste.
ORGANI DEL CENTRO
Art. 9 | Cariche sociali
Gli organi del Centro sono:
1. L’Assemblea dei soci
2. il Comitato di Gestione
3. il Presidente
4. il Collegio dei Sindaci Revisori
5. il Collegio dei Probiviri
Gli Organi durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
I membri degli organi direttivi ed i loro collaboratori svolgono
la loro funzione a titolo volontario e gratuito. Potranno essere
solo rimborsate le spese effettivamente sostenute dai volontari
per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente
stabiliti dal Comitato di Gestione.
Art.10 | Assemblea
L’assemblea, organo sovrano dell’Associazione, è
composta da tutti i soci. Ogni socio ha diritto ad un solo voto
e può rappresentare, per delega, non più di un socio.
La delega non è consentita per l’elezione degli Organi
del Centro come pure per i Comitati e le Commissioni dello stesso.
L’Assemblea è indetta dal Presidente almeno due volte
all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo
e consuntivo; è presieduta da un socio nominato dall’Assemblea.
La convocazione dell’Assemblea può avvenire anche per
richiesta scritta e motivata di almeno un decimo dei soci. In tal
caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni
dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere
tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere
convocata con comunicazione scritta a ciascun socio almeno 15 giorni
prima della data fissata per la prima convocazione o avviso da affiggersi
nei locali sociali entro lo stesso termine.
La comunicazione deve contenere l’ordine del giorno, la data,
l’ora e il luogo dell’adunanza ed eventualmente la data,
l’ora e il luogo della seconda convocazione.
L’assemblea tanto ordinaria che straordinaria, è regolarmente
costituita in prima convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’Assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei voti
dei presenti.
Le votazioni dell’Assemblea sono di norma palese. Si adotta
il voto segreto nel caso venga richiesto da un decimo dei presenti,
il voto segreto è comunque obbligatorio nel caso di nomina
diretta del Comitato di Gestione e di altri organi statutari da
parte dell’Assemblea, nonché quando si deliberi su
questioni di carattere personale.
L’Assemblea, indirizza tutta l’attività dell’
Associazione ed in particolare:
· programma ed approva il bilancio annuale di lavoro e altre
singole iniziative secondo le proposte e i risultati del relativo
dibattito;
· approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
· approva gli eventuali Regolamenti interni e le convenzioni
tra il Centro e il Comune o altri Enti e/o associazioni, proposti
dal Comitato di Gestione;
· elegge il Comitato di Gestione determinandone il numero
di componenti;
· elegge il Collegio dei Sindaci Revisori e quello dei Probiviri;
· nomina il Comitato elettorale per l’espletamento
delle elezioni;
· delibera sui ricorsi dei soci avverso l’esclusione
o la sospensione temporanea decisa dal Comitato di Gestione;
· ratifica la sostituzione di eventuali componenti del Comitato
di Gestione decaduti o dimessi durante il mandato;
· delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame
dal Comitato di Gestione;
· delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento
del Centro stesso secondo quanto previsto nell’art. 17.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che
riguardano la loro responsabilità gli amministratori non
hanno diritto di voto.
Le deliberazioni assembleari, devono essere riassunte in un verbale
sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario
nominato dal presidente stesso. Il verbale può essere consultato
da tutti i soci.
Art.11 | Comitato di Gestione
Il Comitato di Gestione è composto da un numero minimo di
sette a un numero massimo di tredici membri eletti tra i soci dall’Assemblea.
Al comitato di Gestione sono attribuite le seguenti funzioni:
· gestire l’Associazione in ogni suo aspetto secondo
gli indirizzi sanciti dall’Assemblea, in particolare il compimento
degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
· redigere gli eventuali Regolamenti interni da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea;
· proporre modifiche allo statuto da sottoporre all’Approvazione
dell’Assemblea;
· nominare tra i suoi membri il Presidente, il/i Vicepresidente/i,
il Segretario il Responsabile Amministrativo, il Cassiere;
· proporre al Presidente la Convocazione dell’Assemblea,
fissandone l’ordine del giorno, almeno due volte all’anno
ed ogni volta che ne faccia richiesta scritta un decimo dei soci,
· deliberare la sospensione o l’espulsione dal Centro
dei soci che ne abbiamo dato motivo (vedi art 6);
· predisporre annualmente il bilancio preventivo e quello
consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
· determinare l’entità delle quote associative
annuali;
· autorizzare i rimborsi delle spere sostenute dai soci per
l’espletamento di attività connesse alla vita del Centro;
· deliberare l’eventuale adesione di altri enti, associazioni
ed organismi che svolgono attività analoghe al Centro;
· deliberare le convenzioni e i contratti che impegnano l’Associazione;
· costituire eventuali commissioni o gruppi di lavoro per
una più efficace gestione delle attività promosse
dall’Associazione, di iniziative singole o di settore, avvalendosi
anche di persone esterne al Comitato di Gestione.
Il Comitato di Gestione viene convocato dal Presidente di sua iniziativa
o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Il Comitato è
convocato con avviso scritto con l’indicazione degli argomenti
in discussione, da recapitarsi a tutti i componenti almeno cinque
giorni prima della data di convocazione. In difetto di tali formalità
il Comitato è comunque validamente costituito se risultano
tutti i componenti. In caso di particolare urgenza il Comitato di
Gestione può essere convocato telefonicamente.
Delle sedute e relative deliberazioni viene redatto apposito verbale
a cura di un Segretario.
Il Comitato di Gestione può attribuire a uno o più
dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e
per conto dell’Associazione.
Art. 12 | Decadenza o esclusione dei membri del
Comitato di Gestione
Può essere dichiarato decaduto qualsiasi componente del Comitato
di Gestione qualora effettui tre assenze consecutive ingiustificate.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più
dei componenti il Comitato decadano dall’incarico, il Comitato
di Gestione può provvedere alla loro sostituzione nominando
i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere
dell’intero Comitato; nell’impossibilità di attuare
detta modalità, il Comitato può coptare altri soci,
che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera
l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei
membri del Comitato, l’Assemblea deve provvedere alla nomina
di un nuovo Comitato.
Ove un componente del Comitato di Gestione violi le norme vigenti
di Legge o assuma comportamenti nei confronti degli Associati o
dei componenti il Comitato di gestione lesivi della dignità
della persona, il Comitato di Gestione, con voto segreto di 2/3
dei componenti stessi, può deliberane l’esclusione
e la relativa decadenza.
Art 13 | Presidente
Il Presidente é eletto del Comitato di Gestione, tra i propri
membri, nella prima seduta, convocata dal componente più anziano d' età.
Il Presidente
ha la rappresentanza legale dell' associazione di fronte ai terzi; al Presidente spettano
le seguenti funzioni:
· convocare e presiedere le adunaze del Comitato di Gestione;
· dirigere e coordinare, attraverso il lavoro collegiale, le attività del Comitato di Gestione e degli eventuali gruppi di lavoro;
· Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato di Gestione;
· verificare il rispetto dello Statuto e degli eventuali Regolamenti;
· assumere nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Comitato di Gestione, i provvedimenti
indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del
Comitato entro il termine improrogabile dei 10 giorni.
In caso di impedimento o di assenza temporanea del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente vicario.
Art 14 | Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e due
supplenti eletti, tra i soci, dell’Assemblea, nomina al suo
interno un Presidente.
Al Collegio compete:
· il controllo dell’andamento amministrativo-contabile-patrimoniale
del Centro nel rispetto dello Statuto, delle delibere adottate, dei
Regolamenti interni e delle norme di legge vigenti. Le relative
verifiche possono essere effettuate in qualunque momento il Collegio
ne ravvisi l’opportunità;
· la presentazione dell’Assemblea ordinaria dei soci
della relazione scritta relativa al bilancio consuntivo e preventivo;
· il diritto di partecipare alle riunioni del Comitato di
Gestione con il diritto di esprimere il proprio parere, non vincolante,
in materia amministrativo – contabile;
Non possono essere nominati nel Collegio dei Revisori il coniuge,
i parenti, gli affini dei componenti degli altri Organi statutari
eletti.
Tutte le riunioni del Collegio dei Revisori vanno verbalizzate.
Art. 15 | Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri nominato dall’Assemblea si compone
di tre membri effettivi e due supplenti e nomina al suo interno
il Presidente. Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa
o su richiesta scritta di un organo dell’Associazione o di
singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie e comportamenti
difformi dalle norme di convivenza e gestionali dell’Associazione,
proponendo i provvedimenti del caso al Comitato di Gestione ovvero
all’Assemblea. Il Collegio svolge funzioni arbitrali per la
risoluzione di eventuali controversie tra gli organi dell’Associazione
se concordemente richiesto dalle parti. Il Collegio esprime, inoltre,
il proprio parere insindacabile relativo all’emanazione di
provvedimenti di sospensione temporanea e di espulsione dei soci.
Non possono essere nominati nel Collegio dei Probiviri il coniuge,
i parenti, gli affini dei componenti degli altri Organi statutari
eletti.
Tutte le riunioni del Collegio dei Probiviri vanno verbalizzate.
Art. 16 | Gruppi di lavoro
Il Comitato di Gestione, per essere agevolato nella sua attività,
può costituire Gruppi di lavoro nei vari settori di attività
dell’Associazione o per tematiche specifiche.
Ai quali possono essere ammessi anche non soci.
Ogni gruppo di lavoro nomina al suo interno un coordinatore.
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 17 | Modifica dello Statuto e scioglimento
del Centro
L’Assemblea convocata per la modifica dello Statuto è
validamente costituita in prima convocazione quando sia presente
o rappresentata almeno dalla metà più uno dei soci
e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti
o rappresentati. Le deliberazioni sono valide se approvate dalla
maggioranza assoluta dei presenti.
La delibera di scioglimento dell’Associazione è valida
solo se si ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli
associati.
L’assemblea per lo scioglimento dell’Associazione deve nominare
i liquidatori ,determinandone i poteri.
In caso di scioglimento per qualunque causa l’Associazione
ha l’obbligo di devolvere l’eventuale patrimonio residuo
(mobili, immobili e disponibilità finanziarie) derivante
dalle operazioni di liquidazione ed altre Associazioni che perseguono
analoghi fini di utilità sociale.
Il patrimonio nelle sua totalità o in riferimento ad alcuni
fondi o riserve, non può in nessun caso essere distribuito
tra i soci , anche in modo indiretto, a meno che la destinazione
sia imposta per legge.
Art. 18 | Rinvio alle leggi
Per quanto non è previsto dal presente statuto o diversamente
disposto, valgono le norme di leggi statali o regionali e, segnatamente,
le disposizioni di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile.
Approvato dall’Assemblea dei soci il 15/11/2003
Il presente Statuto annulla e sostituisce ogni altro precedente
Il Segretario
Il Presidente
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